Il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Autonoma di Trento ha emanato la Circolare prot. n. 92227 del 7 febbraio 2022 avente oggetto: “Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 88 del 6 febbraio 2022, indicazioni per la gestione delle sospensioni antecedenti il 6 febbraio 2022” con la quale ricorda che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con l’Ordinanza n. 88 del 6 febbraio 2022 ha previsto che le nuove disposizioni sulla gestione dei contatti stretti di casi positivi di Covid 19 si applichino anche nelle situazioni di sospensione dell’attività didattica disposte prima del 6 febbraio 2022 e precisa pertanto che i bambini dei gruppi/sezioni e gli studenti delle classi per i quali alla data del 6 febbraio 2022 era già stata disposta la sospensione delle attività in presenza, qualora:
- non sussistano più i presupposti per per la sospensione stabiliti dalla nuova Ordinanza n. 88,
- pur in presenza di un numero di classi che giustifica la sospensione anche in base all’Ordinanza n. 88, si trovino in sospensione da 5 o più giorni
possono essere riammessi alla frequenza in presenza previste dall’Ordinanza stessa e sintetizzate nella tabella allegata.
La circolare precisa che il certificato di quarantena emesso dalla centrale Covid continuerà a riportare la durata di 14 giorni della quarantena, prevista per i soggetti contatti stretti che non intendano sottoporsi a tampone, qualora previsto per l’uscita dalla quarantena.