Il Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola – Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola della Provincia Autonoma di Trento ha emanato la Circolare. prot. n. 370059 del 31/05/2022 avente oggetto: “Retribuzione estiva del personale docente a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022. Ferie anno scolastico 2021/22: corresponsione del compenso sostitutivo al personale docente a tempo determinato”.
La Circolare ricorda che il personale con contratto a tempo determinato matura il diritto alla retribuzione estiva in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
- aver prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo entro il 30 giugno
- essere in servizio, a qualunque titolo, alle operazioni di scrutinio e, qualora previsti, agli esami in ogni Istituzione scolastica presso la quale presta servizio.
Ai fini del calcolo dei 180 giorni sono considerati utili i periodi di assenza per
- • malattia del docente, sia retribuita che parzialmente retribuita (No allo 0%)
- assenza per quarantena/isolamento fiduciario
- gravi patologie
- infortunio
- congedo obbligatorio di maternità
- interdizione dal lavoro per complicanze della gestazione
Per gli stessi motivi è ammessa la mancata presenza in servizio durante le operazioni di scrutinio e, qualora previsti, agli esami.
La Circolare ricorda anche che è necessaria la presenza in servizio e non la partecipazione effettiva alle operazioni di scrutinio e/o esame.
A tal proposito, in analogia a quanto previsto in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile, al fine di garantire la continuità didattica e una adeguata valutazione degli studenti, il docente supplente in servizio sulle classi da almeno 150 giorni alla data di termine delle lezioni, ridotti a 90 per le classi terminali, è mantenuto in servizio e partecipa alle operazioni di scrutinio e esame.
La retribuzione estiva del personale docente supplente, sia breve che al termine delle attività didattiche, decorre dal giorno successivo al termine delle lezioni (11 giugno 2022).
Il compenso per ferie non godute viene riconosciuto nei confronti del personale docente a tempo determinato limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie maturati e il numero di giorni nei quali è consentito fruire delle ferie.
Pertanto secondo le sospensioni delle attività didattiche stabilite dal calendario scolastico vanno presi in considerazione:
- i giorni di festività soppresse maturate da ogni docente;
- i giorni di ferie già fruiti nel corso dell’anno scolastico – max 6 giorni;
- i due giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni deliberati dall’Istituzione scolastica
e i seguenti giorni di ferie nei periodi lavorativi di sospensione delle lezioni:
• ponte di Ognissanti | 2 novembre | 1 giorno lavorativo |
• vacanze di Natale | 23 dicembre – 6 gennaio | 10 giorni lavorativi, |
• vacanze di carnevale | 28 febbraio e 1 marzo | 2 giorni lavorativi, |
vacanze di Pasqua | 14 – 19 aprile | 4 giorni lavorativi |