Il Ministero della Giustizia ha posto un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla vigenza dell’articolo 87 del D.L. 18/2020, convertito con legge 27/2020, relativo a “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”. Nello specifico, il chiarimento richiesto interessa come debba essere considerata per i dipendenti pubblici l’assenza relativa al periodo trascorso in quarantena o malattia dovuta a Covid.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto che: “la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”. Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

Ovviamente il chiarimento non vale solo per i dipendenti del Ministero della Giustizia ma vale per tutto il pubblico impiego e quindi anche per il personale della scuola al quale quindi la retribuzione per i primi 10 giorni  non va decurtata.

Si riporta la Nota n. 164521/2022 del Ministero della Giustizia.