Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto che: “la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”. Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Ovviamente il chiarimento non vale solo per i dipendenti del Ministero della Giustizia ma vale per tutto il pubblico impiego e quindi anche per il personale della scuola al quale quindi la retribuzione per i primi 10 giorni non va decurtata.
Si riporta la Nota n. 164521/2022 del Ministero della Giustizia.