Il giorno 28 novembre 2022 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali FLC C.G.I.L., C.I.S.L. scuola, U.I.L. scuola, SNALS e GILDA è stata definita l’Interpretazione autentica delle priorità da attribuire ai titoli previsti dall’art. 6 del CCDP ai fini della redazione delle graduatorie per la fruizione dei permessi per diritto allo studio del personale docente, in caso di superamento della soglia massima del 3% prevista dall’art. 56 del CCPL d.d. 29 novembre 2004 come successivamente modificato.
L’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie de! CCDP di data 22 dicembre 2004, convengono che il comma 3 dell’art. 6 de! CCDP medesimo vada interpretato ed applicato come di seguito:
-
- in caso di parità di condizioni, la priorità assoluta e conferita ai lavoratori che frequentano l’università in corso di studi;
- in caso di parità di condizioni tra docenti che possiedono la stessa anzianità di servizio e che frequentano corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o titolo equipollente, la priorità e da attribuire ai lavoratori che frequentano corsi che qualificano all’insegnamento; nel caso in cui la parità insista, la priorità e da attribuire al lavoratore anagraficamente più anziano;
- a parità di condizioni, in caso di parità tra lavoratori che richiedono i pernessi studio per la frequenza di corsi non compresi nel DPR 19/16 e nel DM 259/17 (Decreto correttivo e integrativo de! DPR 19/16), la precedenza e conferita al docente anagraficamente più giovane;
- in caso di parità di condizioni tra docenti che possiedono la stessa anzianità di servizio e frequentano corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, la priorità si attribuisce ai lavoratori che frequentano corsi che qualificano all’insegnamento su sostegno; nel caso in cui la parità insista, si attribuisce la priorità al lavoratore anagraficamente più anziano;
- nel caso in cui la parità di cui al punto 4 sia tra corsi diversi dalla specializzazione su sostegno, la priorità e da attribuire al lavoratore anagraficamente più giovane;
- in caso di parità di condizioni, tra docenti che a parità di anzianità frequentano corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post – universitari o in subordine corsi per conseguire la seconda laurea, la priorità e da attribuire al lavoratore più giovane.