Il personale insegnante degli Istituti di formazione professionale con rapporto di lavoro tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova  può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale che avrà decorrenza dal 1° settembre 2022.
La domanda, completa del necessario parere espresso dal dirigente scolastico/formativo, dovrà essere presentata presso la propria segreteria di riferimento utilizzando la modulistica allegata alla  Circolare prot. n. 162317 del 08/03/2021.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere in modalità:

  • TEMPORANEA
    Il part-time viene autorizzato per la durata temporanea di un anno scolastico. Alla scadenza si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.
  • PLURIENNALE
    Il part-time pluriennale viene autorizzato per la durata di 5 anni scolastici.
    Si configura come un anno di riposo a fronte di 4 anni scolastici in cui la prestazione lavorativa deve essere resa a tempo pieno.
    L’anno di riposo può essere richiesto:

    • dal quarto anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni
    • dal terzo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni
    • dal primo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni

Le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale sono le seguenti:

  • ORIZZONTALE. L’orario di lavoro viene ridotto omogeneamente in tutti i giorni lavorativi
  • VERTICALE SETTIMANALE L’orario viene svolto a tempo pieno in alcuni giorni della settimana (non meno di 3) e negli altri giorni è previsto il riposo
  • VERTICALE ANNUALE La prestazione lavorativa è resa in alcuni mesi dell’anno formativo, tale tipologia è ammessa per 6, 7, 8 e 10 mesi

I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica del personale a tempo pieno accertata alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Se le domande pervenute, dovessero superare il numero di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del CCDP 05/02/2007.
La trasformazione dell’orario di lavoro è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto.