La pensione supplementare deriva da contributi di lavoro privato o autonomo non ricongiunti e non cumulati gratuitamente oppure da supplenze scuola pre 1988 non computate gratuitamente prima del compimento del 65° anno di età.
Nella allegata scheda del prof. Renzo Boninsegna viene descritto il caso concreto di un pensionando scuola 2022 che per “ponderata” scelta ha rinunciato in questi giorni alla Determina di ricongiunzione onerosa.
Viene inoltre descritto il caso di un pensionando che non ha chiesto prima del 65° anno di età il COMPUTO gratuito di supplenze pre 1988.
Viene infine suggerito come recuperare con una seconda pensione i contributi rimasti nella gestione INPS lavoro privato o autonomo.