Numerosi supplenti della scuola (docenti e A.T.A.) hanno ricevuto il pagamento della Indennità di disoccupazione per periodi non lavorati tra una supplenza e l’altra.
Nominati poi in ruolo hanno richiesto all’INPS CASSA STATO di ricongiungere tali contributi “D.S.” ai sensi art.2 della legge n.29/1979, ma l’INPS ha RESPINTO con motivazioni tale domanda.
Tali periodi non si possono valorizzare all’atto della cessazione utilizzando il cumulo gratuito. Nella allegata scheda pensioni N° 5/23 del prof. Renzo Boninsegna viene descritta la procedura da seguire nell’invio on line all’INPS della domanda di riscatto necessaria per recuperare tali periodi di disoccupazione e con appositi esempi viene simulata una possibile convenienza.